AUSTRIA
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L’Austria è una democrazia la cui costituzione prevede la libertà di religione. Ufficialmente, i tre quarti della popolazione sono cattolici.
Nonostante il fatto che l’articolo 14(2) della costituzione garantisca i diritti civili e politici ad ogni austriaco indipendentemente dalla religione di appartenenza, nell’estate del 1997 uno dei principali partiti austriaci, il Partito Popolare (OEVP) ha ratificato una delibera con la quale vengono esclusi dal partito i membri di quelle che definisce “sette”. L’OEVP è la formazione austriaca gemellare della tedesca Unione Cristiano-democratica, primo partito nazionale che abbia mai bandito i fedeli della Chiesa di Scientology dalle proprie file per il solo fatto di essere Scientologist.
La delibera dell’OEVP è stata ampiamente criticata e tacciata di incostituzionalità dalla stampa e dal Partito della Libertà. Tentativi da parte del governo austriaco di imporre restrizioni alle libertà di religione sono stati anche criticati dal Dipartimento di Stato americano nel luglio 1997.
Il Relatore Speciale dell’ONU per l’Intolleranza Religiosa, che annualmente presenta alla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite un rapporto sugli abusi perpetrati contro la libertà di religione in tutto il mondo, nella sua relazione ha reso noto che “Il termine ’setta’ sembra avere una connotazione peggiorativa. Una ’setta’ va considerata in modo diverso da una religione e, in quanto tale, non avente diritto alla medesima protezione. Tale approccio è indicativo di una propensione a fare d’ogni erba un fascio, a discriminare ed a bandire, il che ne fa cosa difficile da giustificare ed ancor più difficile da scusare, visto quanto risulti lesiva della libertà di religione ... Cosa sono le religioni maggiori, se non sette che hanno avuto successo? Non si può sostenere che le sette non debbano beneficiare della protezione accordata alle religioni proprio perché non viene loro accordata la possibilità di dimostrare di avere i requisiti per durare nel tempo.”
L’articolo 14 della costituzione austriaca stabilisce che:
“1. A chiunque è garantita completa libertà di coscienza e di credo.”
“2. Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dal credo religioso. Né, parimenti, i doveri spettanti al cittadino possono essere inficiati dal suo credo religioso.”
“3. Nessuno può venire costretto ad osservare un atto ritualistico od a partecipare ad una cerimonia ecclesiastica, a meno che il cittadino non sia agli ordini di altra persona che la legge abbia investito di tale autorità.”
Articolo 15:
“Ogni chiesa e società religiosa riconosciuta dalla legge ha il diritto di tenere raduni pubblici di pratica religiosa, organizzare ed amministrare i propri affari interni in modo autonomo, ed esercitare la proprietà e il godimento dei propri istituti, lasciti, e sovvenzioni destinate al culto, all’istruzione ed all’assistenza; tuttavia, come ogni altra società, è soggetta alle leggi generali del paese.”
Nel caso a cui si fa riferimento nel capitolo precedente in merito a Fabio Rasp, la Corte Suprema austriaca ha sancito il diritto della madre a conservare l’affidamento del figlio che le era stato sottratto unicamente a motivo della sua appartenenza religiosa. La Corte ha stabilito che “l’articolo 14 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo garantisce anche la salvaguardia dalla discriminazione sulla base di qualsiasi motivazione, ad esempio di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o d’altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza etnica, condizione economica, di nascita o d’altro genere; le persone che si trovino anch’esse in altre situazioni analoghe, in assenza di motivazioni concrete e ragionevoli non è lecito siano trattate in modo diverso dalle altre.”
continua...
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