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LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
(stralci pertinenti)INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI
(stralci pertinenti)INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)PROTOCOLLO FACOLTATIVO DELL’INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
(stralci pertinenti)DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI VIENNA DELLA ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROPEA, MARZO 1989
(stralci)
INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)
Delle nazioni che compaiono nella presente pubblicazione, l’Intesa (ICCPR) è stata ratificata da:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Olanda, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera.
Articolo 2
1. Ciascuno degli Stati parti della presente Intesa si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nella presente Intesa, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine, nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
Articolo 18
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
4. Gli stati parti della presente Intesa si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
Articolo 19
1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.
Articolo 22
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.
2. L’esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
Articolo 26
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
Articolo 27
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.
continua...
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