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LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
(stralci pertinenti)INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI
(stralci pertinenti)INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)PROTOCOLLO FACOLTATIVO DELL’INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
(stralci pertinenti)DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI VIENNA DELLA ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROPEA, MARZO 1989
(stralci)
PROTOCOLLO FACOLTATIVO DELL’INTESA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(stralci pertinenti)
Delle nazioni che compaiono nella presente pubblicazione, il Protocollo Facoltativo è stato ratificato da:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Russia, Spagna, e Svezia.
Gli Stati parti del presente Protocollo, considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini dell’Intesa relativa ai diritti civili e politici (indicata di qui innanzi come <<l’Intesa>>) e l’applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell’Uomo, istituito nella parte quarta dell’Intesa (di qui innanzi indicato come <<il Comitato>>) il potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nell’Intesa.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ogni Stato parte dell’Intesa che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato, parte di un qualsiasi diritto enunciato nell’Intesa. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte dell’Intesa che non sia parte del presente Protocollo.
Articolo 2
Salvo quanto è stabilito all’articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nell’Intesa è stato violato ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.
Articolo 3
Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni dell’Intesa.
Articolo 4
1. Salvo quanto è stabilito all’articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo, all’attenzione dello Stato, parte di detto Protocollo, che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione dell’Intesa.
2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.
Articolo 5
1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte, ad esso fatte pervenire dall’individuo e dallo Stato parte interessato.
2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che: a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un’altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico; b) l’individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all’individuo.
Articolo 6
Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all’articolo 45 dell’Intesa un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.
continua...
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